Assegno di mantenimento e valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato

Assegno di mantenimento e valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato
03 Agosto 2018: Assegno di mantenimento e valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato 03 Agosto 2018

In materia di separazione personale dei coniugi, la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge, deve essere operata sul reddito netto, che va individuato nella differenza tra il reddito complessivo del dichiarante, detratti gli oneri deducibili e l'ammontare dell'imposta netta pagata.

IL CASO. Il Tribunale di Genova, nel pronunciare la separazione tra Tizio e Caia, aveva posto a carico del marito l’obbligo di corrispondere “un assegno mensile di Euro 900,00, ivi compresi Euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della [moglie] ed Euro 700,00 per il mantenimento dei figli”.

Avverso tale sentenza Tizio aveva interposto appello, ma questo era stato rigettato dalla Corte d’Appello di Genova.

Egli ha così proposto ricorso per cassazione in base a tre motivi.

In particolare, col primo motivo d’impugnazione, ha denunciato “la violazione o la falsa applicazione degli artt. 156 e 337-ter c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della valutazione delle sue condizioni economiche, ha desunto il suo reddito netto dall'importo delle fatture da lui emesse per il pagamento delle provvigioni maturate nello ambito del rapporto di agenzia intrattenuto con la [società Alfa] detratta la ritenuta d'acconto, anziché dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio, senza tener conto delle spese da lui sostenute per l'esercizio dell'attività d'impresa”.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13954/2018, ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che “in tema di separazione dei coniugi, questa Corte, pur affermando che la valutazione delle condizioni economiche delle parti, ai fini della liquidazione dell'assegno di mantenimento, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass., Sez. 1, 7/12/2007, n. 25618; 5/11/2007, n. 23051), ha precisato che nel compimento della predetta valutazione occorre avere riguardo non già al reddito lordo, ma a quello netto, dal momento che è su quest'ultimo che la famiglia fa affidamento in costanza di matrimonio, rapportando ad esso ogni possibilità di spesa (cfr. Cass., Sez. 1, 23/08/2012, n. 14610; 23/04/2010, n. 9719)”.

E, a tal proposito, ha precisato che “ai fini della relativa prova, dovendosi fare innanzitutto riferimento alle dichiarazioni dei redditi delle parti, il reddito netto va individuato nella differenza tra il reddito complessivo del dichiarante, costituito dalla somma degl'introiti derivanti dall'esercizio della sua attività lavorativa o imprenditoriale e dei proventi dei beni di cui abbia la disponibilità, detratti gli oneri deducibili, a loro volta rappresentati dai costi sostenuti per l'esercizio della medesima attività e la gestione dei predetti beni, e l'ammontare dell'imposta netta pagata”.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha concluso che “non merita pertanto consenso la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il reddito netto del ricorrente potesse essere desunto dall'importo delle fatture da lui emesse per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'attività svolta, detratte le ritenute d'acconto, limitandosi ad osservare, in ordine ai costi, che gli stessi non potevano essere dimostrati mediante la semplice produzione della dichiarazione di un commercialista; che le fatture non recano infatti l'indicazione dei costi sostenuti, mentre le ritenute sono effettuate in acconto, vale a dire con salvezza della determinazione dell'importo effettivamente dovuto in sede di dichiarazione annuale dei redditi”.

Il Giudice di legittimità ha, dunque, cassato la sentenza impugnata, in relazione al primo motivo, rinviando alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, per la riforma della stessa.

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